Informazioni al Cliente

Il bonus elettrico è previsto per:

l’ISEE

  • non è superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico
  • non è superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

Il bonus elettrico per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell’Autorità.

  • possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il bonus gas è previsto per:

  • non è superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico
  • non è superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico


Il mercato tutelato è il mercato dell’energia (luce e gas) controllato dallo Stato tramite ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti. Questo tipo di mercato è stato l’unico sino alla fine degli anni ‘90 ed è improntato alla tutela verso il consumatore tale per cui il prezzo è controllato dallo Stato per evitare impennate o speculazioni.

In seguito al processo di liberalizzazione e privatizzazione iniziato negli anni ‘90, si è creato il mercato libero che è andato ad affiancare il mercato tutelato in un’ottica di sinergia in previsione della sostituzione. Nel mercato libero, le aziende e non ARERA controllano il prezzo cosicché la competizione bilanci le condizioni del mercato e permetta ai consumatori di scegliere le offerte luce più convenienti per loro.

Come immaginabile, questo passaggio ha diviso e scatenato dibattiti. Da un lato, i sostenitori del regime di tutela, sostengono che questo protegga i consumatori evitando le sperequazioni di mercato. Dall’altro lato, i fautori del regime di mercato libero, ribattono che il regime libero non solo porti ad un abbassamento dei prezzi dovuto alla concorrenza ma anche ad un’innovazione dell’efficientamento energetico e delle tecnologie di distribuzione.

La normativa ha previsto il termine dei servizi di tutela, con un progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, che nella generalità dei casi rimarrà l’unica modalità di fornitura:

  • per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il servizio di tutela si è concluso dal gennaio 2024;
  • per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024;
  • per le microimprese di energia elettrica il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 (per le piccole imprese era già terminato nel 2021).

È importante ricordare che il recesso per passaggio dal mercato tutelato al mercato libero si può effettuare: in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, senza more o penali.

È bene ricordare che non ci sarà nessuna interruzione della fornitura e nessuna riduzione della qualità del servizio nell’erogazione della luce e del gas né occorrerà modificare gli impianti interni.


Il Glossario è uno strumento rivolto ai Clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione.

Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale
Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica


Come sancito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, pubblichiamo le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzati per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2021 e nel 2022 e alla composizione del Mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita nel 2021 e nel 2022, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Per effettuare la visualizzazione ed il download della tabella Fuel Mix , clicca qui

Per maggiori informazioni si rimanda al sito del GSE e alle relative sezioni di approfondimento.


Il Cliente può pagare le fatture di fornitura che riceve in diversi modi:

a) tramite domiciliazione bancaria (scelta nel momento del contratto o anche successivamente);
b) con bollettino postale allegato alla fattura, pagabile presso un qualsiasi Ufficio Postale, nelle Tabaccherie abilitate o mediante applicazione CBILL
c) tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie riportate nell’ultima pagina di ogni fattura di fornitura.
d) attraverso l’applicazione NEXI direttamente dall’ AREA CLIENTI o dalla APP


Cosa fa il Distributore?

Il Distributore, che opera sul territorio in regime di monopolio legale (ottiene la concessione dall’ente locale), gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del Cliente finale o della Società di vendita, ad allacciare il Cliente alla rete elettrica od a quella del gas, ed a fare per conto del Cliente o della Società di vendita tutte quelle operazioni che sono connesse alla gestione dell’impianto fino al contatore (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori, ecc.).

Il Distributore del gas può anche rifiutare l’allacciamento al Cliente se il suo impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del Cliente) non è in regola con le norme di sicurezza.

Il Distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del Cliente).

Cosa fa la Società di vendita?

La Società di vendita acquista l’energia elettrica od il gas metano e lo vende al Cliente finale. Per far arrivare tali materie prime al Cliente finale la Società di vendita ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale e regionale (reti di trasporto) e locali (le reti di distribuzione) e quindi, oltre a sostenere il costo di acquisto delle materie prime, paga al gestore delle reti di trasporto l’uso della rete e delle altre infrastrutture secondo tariffe che sono fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

La Società di vendita è quindi chi si proporrà al Cliente per fornirgli energia elettrica ed il gas, ed è il soggetto con cui il Cliente stipulerà il contratto di fornitura.

La Società di vendita tiene, per conto del Cliente, i rapporti con il Distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti od ai lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.

Chi garantisce la sicurezza degli impianti e a chi si potrà chiedere di intervenire in caso di pericolo?

L’impianto, fino al contatore compreso, è gestito dal Distributore che è responsabile della sua sicurezza. In caso di fughe di gas o malfunzionamenti sulla rete elettrica il Cliente dovrà contattare il numero telefonico di pronto intervento indicato in bolletta e sarà il Distributore ad intervenire con propria squadra di pronto intervento. Il Cliente è comunque tenuto a rispettare la normativa sulla sicurezza degli impianti interni a valle dei contatori.

Il Cliente avrà rapporti solo con la Società di vendita o anche con il Distributore?

Il Cliente avrà rapporti prevalentemente con la Società di vendita che è il soggetto con cui stipulerà il contratto per la fornitura di energia elettrica ed il gas e che effettuerà tutte le operazioni previste dalle clausole contrattuali ivi compresa l’emissione periodica delle bollette. Tuttavia, il Cliente potrà eventualmente avvalersi della facoltà di contattare direttamente il Distributore per alcune operazioni.

Se sono un nuovo Cliente a chi devo chiedere di essere allacciato alla rete?

La richiesta di allacciamento potrà essere rivolta alla Società di vendita, che provvederà a inoltrarla al Distributore.

La richiesta potrà anche essere rivolta direttamente al Distributore nel caso in cui i due soggetti vogliano gestire separatamente il rapporto con il Cliente, o nel caso in cui lo stesso Cliente preferisca gestire i rapporti in maniera autonoma (ossia rivolgendosi direttamente al soggetto che gestisce l’operazione di allaccio).

In ogni caso, prima di avere l’erogazione di energia elettrica o di gas è necessario stipulare il contratto di fornitura con la Società di vendita.

Dove reperire delle informazioni sulle Società di vendita?

La lista delle Società di vendita del gas è pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/vendita) oppure sul sito di ARERA (https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/ricercaEsercenti).

Come si fa a cambiare la Società di vendita?

Fatto salvo un termine di preavviso (che per i Clienti alimentati in bassa tensione o caratterizzati da consumi gas fino a 200.000 Smc/anno, non può superare i 30 giorni inizio mese), il Cliente finale può recedere in qualsiasi momento dal proprio contratto di fornitura.

Tuttavia, se vuole evitare di restare senza energia elettrica e/o senza gas, deve prima scegliere un’altra Società di vendita che sarà delegata ad inviare il recesso per conto del Cliente stesso.

I Clienti di uno stesso condominio possono scegliere Società di vendita diverse?

Le famiglie che abitano in uno stesso palazzo potranno comprare energia elettrica e/o gas da Società di vendita diverse, ma continueranno ad avere lo stesso Distributore per le operazioni di sua competenza.

Quanto costa cambiare la Società di vendita?

Il costo di questa operazione viene definito dalle Società di vendita; non esiste un costo predefinito, uguale per tutte le Società che però sono tenute ad informare il Clienti di un eventuale costo connesso all’avvio e/o alla chiusura del rapporto. ARERA comunque vigila affinché i costi proposti dalle Società di vendita non siano tali da ostacolare la possibilità del Cliente di cambiare fornitore quando lo desidera.

Cambiando la Società di vendita bisogna cambiare anche i contatori?

No, perché i contatori non sono di proprietà della Società di vendita. E’ in possesso da chi gestisce la rete di trasporto ed è gestito dal Distributore che rimane sempre lo stesso anche quando il Cliente cambia Società di vendita.

Cambiando Società di vendita chi legge i contatori?

Attualmente è previsto che i contatori vengano letti dai distributori; la Società di vendita può liberamente effettuare in proprio tali operazioni oppure il Cliente può effettuare autoletture. In ogni caso le letture effettuate dai Distributori prevalgono su tutte.

Chi determina il prezzo dell’energia elettrica o del gas che acquisto?

Il prezzo finale dell’energia elettrica o del gas è determinato da diverse componenti approvate da ARERA e, solo per la parte relativa alla vendita, può essere determinato liberamente dalla Società di vendita.

Dove trovare i prezzi di riferimento approvati dall’ARERA e da altre Società di vendita?

I costi connessi alle operazioni su rete da chi sono determinati? Sono uguali per tutti?

Per quanto concerne i costi per le operazioni su rete elettrica sono determinate da ARERA in base al TIC che viene aggiornato annualmente; i costi per le operazioni su rete gas sono stabiliti dal Distributore locale e, di norma, vengono aggiornati annualmente e pubblicati sui loro siti internet.